Ad oggi è possibile circolare con l’auto anche con l’assicurazione scaduta, ma solo per un determinato numero di giorni: i dettagli.
Nonostante l’assicurazione sia scaduta è possibile ancora circolare per diversi giorni. Infatti c’è una data di tolleranza per quando l’RC Auto sarà scaduta: tutti i dettagli a riguardo.
Ad oggi le normative in vigore obbligano l’automobilista a circolare con l’assicurazione attiva sulla propria auto. Spesso però tra le dimenticanze degli italiani c’è proprio il rinnovo della propria RC Auto. Capita così di ritrovarsi con la copertura assicurativa assente. Sono diversi i rischi nel circolare con l’assicurazione scaduta. Infatti si potrebbe incappare in una multa se non si rientra nel periodo di tolleranza. Infatti esiste un periodo in cui l’assicurazione è ancora valida nonostante sia scaduta.
Si parla di un periodo di tolleranza di 15 giorni. Fino allo scorso anno, grazie al Decreto Cura Italia, il periodo di copertura è stato di 30 giorni a causa dell’emergenza COVID-19. Ad oggi però il termine è nuovamente di 15 giorni. Quindi se si viene fermati in questo periodo di tempo non si incapperà in nessuna multa. Il riferimento normativo è l’art. 1901 del Codice Civile 2° comma che recita: “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza“.
Circolare con l’assicurazione scaduta: sono 15 i giorni di tolleranza: cosa succede dopo
Quando sta per scadere l’assicurazione, l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza. Durante le prime due settimane si è coperti anche in caso di sinistro stradale. In caso di mancato rinnovo dell’assicurazione dopo i 15 giorni, la polizza si estingue automaticamente non essendo più previsto il proprio rinnovo. Quindi il proprietario dell’auto potrà cambiare Compagnia senza fornire motivazioni. Mentre se la compagnia contraente rimane la stessa sarà il proprio agente a contattare il cliente e fornirgli ulteriore assistenza per il nuovo contratto.
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Mentre secondo l’art. 193 del Codice della Strada “i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi”. Fino al 2012 il rinnovo della RC auto era automatico, salvo disdetta. Mentre invece con l’abolizione del tacito rinnovo l’automobilista deve rinnovare l’assicurazione in autonomia e valutare se continuare con la stessa Compagnia assicurativa o prediligerne un’altra che magari propone condizioni più vantaggiose.
Ricapitolando ad assicurazione scaduta il periodo di prova ha una durata aggiuntiva di 15 giorni. Successivamente l’assicurato non può e non deve utilizzare né parcheggiare in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico il proprio veicolo. La guida di un veicolo con assicurazione scaduta, infatti, prevede pesantissime sanzioni.