Quella cifra che, a fine pasto, si aggiunge al conto del menu e può gravare sul totale è lecita? Tutta la verità sul coperto che si paga al ristorante
Molto spesso dopo una buona cena ci si avventura nei calcoli sul totale del consumo, ma questi vengono poi sbalzati dall’aggiunta del coperto. Una consuetudine che trae le sue origini dall’antichità, ma se sia lecito o no, non tutti lo sanno.
Un buon pasto gustato in compagnia, godendo della convivialità del momento, delle buone portate e anche del servizio offerto da cuochi e camerieri. Una gioia a cui moltissimi non vogliono rinunciare e di cui si è sentito molto la mancanza durante il periodo della pandemia. Che sia all’interno di una sala o all’esterno, magari sotto dei suggestivi gazebi, il tavolo ed i posti in esso occupati, vengono spesso considerati come un “coperto“. Si tratta della cifra che viene aggiunta a fine cena (o pranzo) in alcune attività ristorative e che va a gravare sul prezzo del totale.
La sua origine storica risale addirittura al Medioevo, quando i clienti alla ricerca di riparo dal freddo, sostavano nelle locande in cambio di un contributo e consumavano il cibo che si erano portati da casa, sedendosi ai tavoli. Da qui anche la nascita del nome “coperto” che, se invece sceglievano di consumare i cibi preparati del locandiere, era già compreso nel prezzo. Ma questa consuetudine, giunta fino ad oggi, è lecita o no?
Divieti e normative: tutta la verità sul coperto dei ristoranti
La cifra che si paga per ogni cliente che consuma ad un tavolo varia spesso da 1 ad alcuni euro e chiunque si sarà chiesto se sia legale. Si può affermare che, allo stato attuale, non esiste alcuna normativa nazionale che vieti l’imposizione del coperto. Il gestore del ristorante pertanto, può attribuire il pagamento di questo contributo ad una serie di servizi non quantificati nel conto, come posizione della location, professionalità del personale e qualità del servizio.
LEGGI ANCHE: In Cina si coltivano costosissimi frutti dalle forme mostruose: come si fa?
La prescrizione di cui il proprietario deve farsi carico però, secondo l’art. 18 del Regio Decreto n. 635/1940, è quella di inserire questa voce chiaramente nel listino prezzi. Bisogna specificare inoltre, che alcune Regioni e Comuni hanno deciso di stabilire una disciplina specifica per la materia, approvando ordinanze sindacali che ne regolano il funzionamento. Si può concludere che, fintanto che una normativa non ne vieti chiaramente l’utilizzo, la voce del coperto può comparire in ogni menu.