Nel bonus bollette (fino a seicento euro) possono rientrare nella voce delle spese anche gli importi versati per le utenze domestiche di un condominio?
Il bonus bollette fino a seicento euro, a quanto pare, potrà essere esteso anche ai lavoratori dipendenti le cui spese sono legate a utenze domestiche intestate al condominio.
Capita spesso infatti che le bollette dell’acqua o del gas siano accorpate nella spesa condominiale, dato che le utenze non sono divise direttamente fra i vari condomini. Ma l’Agenzia dell’Entrate ha già contemplato un simile caso, e qualche giorno fa ha chiarito con una circolare in che modo le utenze domestiche di un condominio possono rientrare nella fattispecie del bonus bollette.
Ovviamente tale agevolazione si applica anche nel caso in cui le spese condominiali siano ripartite tra i condomini o le siano intestate al proprietario dell’immobile, locatore dello stesso, nell’ipotesi per esempio di un affitto.
La particolare situazione relativa all’innalzamento del tetto dei benefit per l’anno 2022 è spiegata nel merito nel a circolare numero 35 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 4 novembre scorso. Quindi, il bonus previsto dal Dl Aiuti bis riguarda anche gli oneri condominiali.
Tuttavia si preannuncia che questo tipo di estensione possa trasformarsi in un problema per gli amministratori. Perché? Principalmente perché saranno chiamati a imputare con estrema precisione le spese condominiali alle quote individuali. E non è così facile né fattibile. Il problema sta nella possibile (diciamo pure, probabile) asincronia dei tempi di pagamento e di determinazione dei consumi.
A ogni modo la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il contributo statale per le utenze contempla anche le spese generali in capo allo stabile, “purché a uso domestico, come ad esempio quelle idriche o di riscaldamento”, che vengono ripartite tra i diversi inquilini.
Va ricordato che i datori di lavoro che vogliano aiutare i propri dipendenti con l’erogazione del bonus fino a seicento euro (per pagare le bollette) possono farlo senza che si applichino le imposte e i contributi previdenziali. Ciò è appunto previsto dall’articolo 12 del Dl 115/2022. E resta tacito che il datore di lavoro dovrà richiedere l’opportuna documentazione a riprova del pagamento delle spese. Per esempio: fatture o dichiarazioni sostitutive.
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Quindi, entro tale tetto, le somme non sono tassate per il lavoratore. E possono anche essere “portate” in deduzione dal datore di lavoro. Ciò significa che solo il superamento del limite determina l’imponibilità dell’intera somma, che sarà dunque tassata.
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